Dopo un certo silenzio, proponiamo la lettura di una Bolla Pontificia di Papa Paolo IV, la Cum ex apostolatus officio. Bolla che gode, fuor di ogni plausibile dubbio, dell'infallibilità papale e che lo stesso Papa stabilisce valida in perpetuo.
Il fatto che sia verità infallibile risulta evidente dagli stessi requisiti richiesti dal Concilio Vaticano I con Bolla Dogmatica Pastor Æternus, che stabilisce appunto il dogma dell'infallibilità pontificia, mostrandone al contempo anche i precisi limiti.
Tali requisiti sono:
1) Il soggetto dell'infallibilità: è la persona del Romano Pontefice. Il che vuol dire che il Papa deve fare esplicitamente e personalmente propri anche i documenti di un Concilio Ecumenico perché possano questi essere "infallibili".
2) La materia dell'infallibilità: che è la dottrina sulla Fede e sulla morale valevole per la Chiesa universale.
3) Il modo di insegnamento da parte del Papa: che è quello di dare valore di definizione alla dottrina proposta.
Ora questi tre requisiti si realizzano perfettamente nel documento pontificio che proponiamo alla lettura di tutti i cristiani di buona volontà.
Ci siamo permessi di evidenziare alcuni passi che, a nostro avviso, risultano particolarmente significativi.
Posto quindi che quando espresso in tale Bolla è verità cattolica, ciascuno tragga le sue conclusioni.
Cum ex
apostolatus officio
Impedire
il Magistero dell’errore
Poiché,
a causa della carica d’Apostolato affidataci da Dio, benché con meriti non
condicevoli, incombe su di noi il dovere d’avere cura generale del gregge del
Signore, e siccome per questo motivo, siamo tenuti a vigilare assiduamente per
la custodia fedele e per la sua salvifica direzione e diligentemente provvedere
come vigilante Pastore, a che siano respinti dall’ovile di Cristo coloro i
quali, in questi nostri tempi, indottivi dai loro peccati, poggiandosi oltre il
lecito nella propria prudenza, insorgono contro la disciplina della vera
ortodossia e pervertendo il modo di comprendere le Sacre Scritture, per mezzo
di fittizie invenzioni, tentano di scindere l’unità della Chiesa Cattolica e la
tunica inconsutile del Signore, ed affinché non possano continuare nel
magistero dell’errore coloro che hanno sdegnato di essere discepoli della
verità.
1 -
Finalità della Costituzione: Allontanare
i lupi dal gregge di Cristo.
Noi,
riteniamo che una siffatta materia sia talmente grave e pericolosa che lo stesso Romano Pontefice,
il quale agisce in terra quale Vicario di Dio e di Nostro Signore Gesù Cristo
ed ha avuto piena potestà su tutti i popoli ed i regni, e tutti giudica senza
che da nessuno possa essere giudicato, qualora sia riconosciuto deviato dalla fede possa essere
redarguito, e che quanto maggiore è il pericolo, tanto più diligentemente ed in
modo completo si deve provvedere, con lo scopo d’impedire che dei falsi
profeti o altre persone investite di giurisdizione secolare possano
miserevolmente irretire le anime semplici e trascinare con sé alla perdizione
ed alla morte eterna innumerevoli popoli, affidati alle loro cure e governo per
le necessità spirituali o temporali; né accada in alcun tempo di vedere nel
luogo santo l’abominio della desolazione predetta dal Profeta Daniele, desiderosi
come siamo, per quanto ci è possibile con l’aiuto di Dio e come c’impone il
nostro dovere di Pastore, di catturare le volpi indaffarate a distruggere la
vigna del Signore e di tener lontani i lupi dagli ovili, per non apparire come
cani muti che non hanno voglia di abbaiare, per non subire la condanna dei
cattivi agricoltori o essere assimilati al mercenario.
2 -
Approvazione e rinnovo delle pene precedenti contro gli eretici.
Dopo
approfondito esame di tale questione con i nostri venerabili fratelli i
Cardinali di Santa Romana Chiesa, con il loro parere ed unanime consenso, Noi,
con Apostolica autorità, approviamo e rinnoviamo tutte e ciascuna, le sentenze,
censure e pene di scomunica, sospensione, interdizione e privazione, in
qualsiasi modo proferite e promulgate contro gli eretici e gli scismatici da
qualsiasi dei Romani Pontefici, nostri predecessori o esistenti in nome loro,
comprese le loro lettere non collezionate, ovvero dai sacri concili ricevute
dalla Chiesa di Dio, o dai decreti dei Santi Padri, o dei sacri canoni, o dalle
Costituzioni ed Ordinamenti Apostolici, e vogliamo e decretiamo che essi siano
in perpetuo osservati e che si torni alla loro vigente osservanza ove essa sia
per caso in disuso, ma doveva essere vigenti; inoltre che incorrano nelle
predette sentenze, censure e pene tutti coloro che siano stati, fino ad ora,
sorpresi sul fatto o abbiano confessato o siano stati convinti o di aver
deviato dalla fede, o di essere caduti in qualche eresia, od incorsi in uno
scisma, per averli promossi o commessi, di qualunque stato, grado, ordine,
condizione e preminenza essi godano, anche se episcopale, arciepiscopale,
primaziale o di altra maggiore dignità quale l’onore del cardinalato o
l’incarico della legazione della Sede Apostolica in qualsiasi luogo, sia
perpetua che temporanea; quanto che risplenda con l’autorità e l’eccellenza
mondana quale la comitale, la baronale, la marchionale, la ducale, la regia o
imperiale.
3 -
Sulle pene da imporre alla gerarchia deviata dalla fede.
Legge e
definizione dottrinale: privazione «ipso facto» delle cariche ecclesiastiche.
Considerando
non di meno che coloro i quali non si astengono dal male per amore della virtù,
meritano di essere distolti per timore delle pene e che i vescovi, arcivescovi,
patriarchi, primati, cardinali, legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed
imperatori, i quali debbono istruire gli altri e dare loro il buon esempio per
conservarli nella fede cattolica, prevaricando peccano più gravemente degli
altri in quanto dannano non solo se stessi, ma trascinano con se alla
perdizione nell’abisso della morte altri innumerevoli popoli affidati alla loro
cura o governo, o in altro modo a loro sottomessi; Noi, su simile avviso ed
assenso (dei cardinali) con
questa nostra Costituzione valida in perpetuo, in odio a così grave
crimine, in rapporto al quale nessun altro può essere più grave e pernicioso
nella Chiesa di Dio, nella pienezza della Apostolica potestà, sanzioniamo,
stabiliamo, decretiamo e definiamo, che permangano nella loro forza ed
efficacia le predette sentenze, censure e pene e producano i loro effetti, per
tutti e ciascuno dei vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali,
legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed imperatori i quali, come prima è
stato stabilito fino ad oggi, siano stati colti sul fatto, o abbiano confessato
o ne siano stati convinti per aver deviato dalla fede o siano caduti in eresia
o siano incorsi in uno scisma per averlo promosso o commesso, oppure quelli che
nel futuro, siano colti sul fatto per aver deviato dalla fede o per esser
caduti in eresia o incorsi in uno scisma, per averlo suscitato o commesso,
tanto se lo confesseranno come se ne saranno stati convinti, poiché tali
crimini li rendono più inescusabili degli altri, oltre le sentenze, censure e
pene suddette, essi siano anche, per il fatto stesso e senza bisogno di alcuna
altra procedura di diritto o di fatto, interamente e totalmente privati in
perpetuo dei loro Ordini, delle loro chiese cattedrali, anche metropolitane,
patriarcali e primaziali, della loro dignità cardinalizia e di ogni incarico di
Legato, come pure di ogni voce attiva e passiva e di ogni autorità, nonché‚ di
monasteri, benefici ed uffici ecclesiastici con o senza cura di anime, siano
essi secolari o regolari di qualunque ordine che avessero ottenuto per
qualsiasi concessione o dispensa Apostolica, o altre come titolari,
commendatari, amministratori od in qualunque altra maniera e nei quali
beneficiassero di qualche diritto, benché‚ saranno parimenti privati di tutti i
frutti, rendite e proventi annuali a loro riservati ed assegnati, anche contee,
baronie, marchesati, ducati, regni ed imperi; inoltre, tutti costoro saranno
considerati come inabili ed incapaci a tali funzioni come dei relapsi e dei
sovversivi in tutto e per tutto, per cui, anche se prima abiurassero in
pubblico giudizio tali eresie, mai ed in nessun momento potranno essere
restituiti, rimessi, reintegrati e riabilitati nel loro primitivo stato nelle
chiese cattedrali, metropolitane, patriarcali e primaziali o nella dignità del
Cardinalato od in qualsiasi altra dignità maggiore o minore, nella loro voce
attiva o passiva, nella loro autorità, nei loro monasteri e benefici ossia
nella loro contea, baronia, marchesato, ducato, regno ed impero; al contrario, siano
abbandonati all’arbitrio del potere secolare che rivendichi il diritto di
punirli, a meno che mostrando i segni di un vero pentimento ed i frutti di una
dovuta penitenza, per la benignità e la clemenza della stessa Sede, non siano
relegati in qualche monastero od altro luogo soggetto a regola per darsi a
perpetua penitenza con il pane del dolore e l’acqua dell’afflizione.
Essi
saranno considerati come tali da tutti, di qualunque stato, grado, condizione e
preminenza siano e di qualunque dignità anche episcopale, arciepiscopale,
patriarcale, primaziale o altra maggiore ecclesiastica anche cardinalizia,
ovvero che siano rivestiti di qualsiasi autorità ed eccellenza secolare, come
la comitale, la baronale, la marchionale, la ducale, la regale e l’imperiale, e
come persone di tale specie dovranno essere evitate ed escluse da ogni umana
consolazione.
4 -
Estinzione della vacanza delle cariche ecclesiastiche
Coloro
i quali pretendono di avere un diritto di patronato (e di nomina delle persone
idonee a reggere le chiese cattedrali, comprese le metropolitane, patriarcali,
primaziali o anche monasteri ed altri benefici ecclesiastici resisi vacanti a
seguito di tali privazioni, affinchè‚ non siano esposti agli inconvenienti di
una diuturna vacanza, ma dopo averli strappati alla servitù degli eretici,
siano affidati a persone idonee a dirigere fedelmente i popoli nella via della
giustizia, dovranno presentare a Noi o al Romano Pontefice allora regnante,
queste persone idonee alle necessità di queste chiese, monasteri ed altri
benefici, nei limiti di tempo fissati dal diritto o stabiliti da particolari
accordi con la Sede, altrimenti, trascorso il termine come sopra prescritto, la
libera disposizione, delle chiese e monasteri, o anche dei benefici predetti,
sia devoluto di pieno diritto a Noi od al Romano Pontefice suddetto.
5 - Pene per il delitto di
favoreggiamento delle eresie.
Inoltre, incorreranno nella sentenza di
scomunica «ipso facto», tutti quelli che scientemente si assumeranno la
responsabilità d’accogliere e difendere, o favorire coloro che, come già detto,
siano colti sul fatto, o confessino o siano convinti in giudizio, oppure diano
loro attendibilità o insegnino i loro dogmi; e siano tenuti come infami; né
siano ammessi, né possano esserlo con voce, sia di persona, sia per iscritto o
a mezzo delegato o di procuratore per cariche pubbliche o private, consigli, o
sinodi o concilio generale o provinciale, né conclave di cardinali, né alcuna
congregazione di fedeli od elezione di qualcuno, né potranno testimoniare; non
saranno intestabili, né chiamati a successione ereditaria, e nessuno sarà
tenuto a rispondere ad essi in alcun affare; se poi abbiano la funzione di
giudici, le loro sentenze non avranno alcun valore e nessuna causa andrà
portata alle loro udienze; se avvocati il loro patrocinio sia totalmente
rifiutato; se notai, i rogiti da loro redatti siano senza forza o validità.
Oltre a ciò, siano i chierici privati
di tutte e ciascuna delle loro chiese, anche cattedrali, metropolitane,
patriarcali e primaziali, delle loro dignità, monasteri, benefici e cariche
ecclesiastiche in qualsivoglia modo, come sopra riferito, dalle qualifiche
ottenute anche regolarmente, da loro come dai laici, anche se rivestiti, come
si è detto, regolarmente delle suddette dignità, siano privati «ipso facto»,
anche se in possesso regolare, di ogni regno, ducato, dominio, feudo e di ogni
bene temporale posseduto; i loro regni, ducati, domini, feudi e gli altri beni
di questo tipo, diverranno per diritto, di pubblica proprietà o anche proprietà
di quei primi occupanti che siano nella sincerità della fede e nell’unità con
la Santa Romana Chiesa sotto la nostra obbedienza o quella dei nostri
successori, i Romani Pontefici canonicamente eletti.
6 - Nullità della giurisdizione ordinaria e pontificale in tutti gli eretici.
Aggiungiamo che, se mai dovesse
accadere in qualche tempo che un vescovo, anche se agisce in qualità di
arcivescovo o di patriarca o primate od un cardinale di Romana Chiesa, come
detto, od un legato, oppure lo stesso Romano Pontefice, che prima della sua
promozione a cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice, avesse
deviato dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incorso
in uno scisma o abbia questo suscitato), sia nulla, non valida e senza alcun
valore, la sua promozione od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e
l’unanime consenso di tutti i cardinali; neppure si potrà dire che essa è
convalidata col ricevimento della carica, della consacrazione o del possesso o
quasi possesso susseguente del governo e dell’amministrazione, ovvero per
l’intronizzazione o adorazione dello stesso Romano Pontefice o per l’obbedienza
lui prestata da tutti e per il decorso di qualsiasi durata di tempo nel detto
esercizio della sua carica, né essa potrebbe in alcuna sua parte essere
ritenuta legittima, e si giudichi aver attribuito od attribuire una facoltà
nulla, per amministrare a tali persone promosse come vescovi od arcivescovi o
patriarchi o primati od assunte come cardinali o come Romano Pontefice, in cose
spirituali o temporali; ma difettino di qualsiasi forza tutte e ciascuna di
qualsivoglia loro parola, azione, opera di amministrazione o ad esse
conseguenti, non possano conferire nessuna fermezza di diritto, e le persone
stesse che fossero state così promosse od elevate, siano per il fatto stesso e
senza bisogno di una ulteriore dichiarazione, private di ogni dignità, posto,
onore, titolo, autorità, carica e potere.
7 - La liceità delle persone subordinate di recedere impunemente dall’obbedienza e devozione alle autorità deviate dalla fede.
E sia lecito a tutte ed a ciascuna
delle persone subordinate a coloro che siano stati in tal modo promossi od
elevati, ove non abbiano precedentemente deviato dalla fede, né siano state
eretiche e non siano incorse in uno scisma o questo abbiano provocato o
commesso, e tanto ai chierici secolari e regolari così come ai laici come pure
ai cardinali, compresi quelli che avessero partecipato all’elezione di un
Pontefice che in precedenza aveva deviato dalla fede o fosse eretico o
scismatico o avesse aderito ad altre dottrine, anche se gli avessero prestato
obbedienza e lo avessero adorato e così pure ai castellani, ai prefetti,
ai capitani e funzionari, compresi quelli della nostra alma Urbe e di tutto lo
Stato Ecclesiastico, anche quelli obbligati e vincolati a coloro così promossi
od elevati per vassallaggio o giuramento o per cauzione, sia lecito ritenersi
in qualsiasi tempo ed impunemente liberati dalla obbedienza e devozione verso
quelli in tal modo promossi ed elevati, evitandoli quali maghi, pagani,
pubblicani ed eresiarchi, fermo tuttavia da parte di queste medesime persone
sottoposte, l’obbligo di fedeltà e di obbedienza da prestarsi ai futuri
vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali e Romano Pontefice
canonicamente subentranti [ai deviati].
Ed a
maggior confusione di quelli in tale modo promossi ed elevati, ove pretendano
di continuare l’amministrazione, sia lecito richiedere l’aiuto del braccio
secolare, né per questo, coloro che si sottraggono alla fedeltà ed
all’obbedienza verso quelli che fossero stati nel modo già detto promossi ed
elevati, siano soggetti ad alcuna di quelle censure e punizioni comminate a
quanti vorrebbero scindere la tunica del Signore.
8 -
Permanenza dei documenti precedenti e deroga dei contrari
Non
ostano all’applicabilità di queste disposizioni, le costituzioni ed ordinamenti
apostolici, né i privilegi, gli indulti e le lettere apostoliche dirette ai
vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati e cardinali, né qualsiasi altro
disposto di qualunque tenore e forma e con qualsivoglia clausola e neppure i
decreti anche se emanati «motu proprio» e con scienza certa nella pienezza
della potestà Apostolica, o promulgati concistorialmente od in qualsiasi altro
modo e reiteratamente approvati e rinnovati od inseriti nel «corpus iuris», né
qualsivoglia capitolo di conclave, anche se corroborati da giuramento o dalla
conferma apostolica o rinforzate in qualsiasi altro modo, compreso il giuramento
da parte del medesimo.
Tenute
presenti tutte le risoluzioni sopra precisate, esse debbono aversi come
inserite, parola per parola, in quelle che dovranno restare in vigore, mentre
per la presente deroghiamo tutte le altre disposizioni ad esse contrarie, soltanto
in modo speciale ed espresso.
9 -
Mandato di pubblicazione solenne
Affinché‚
pervenga notizia delle presenti lettere a coloro che ne hanno interesse,
vogliamo che esse, od una loro copia (che dovrà essere autenticata mediante sottoscrizione
di un pubblico notaio e l’apposizione del sigillo di persona investita di
dignità ecclesiastica), siano pubblicate ed affisse sulle porte della Basilica
del Principe degli Apostoli in Roma e della Cancelleria Apostolica e messe
all’angolo del Campo dei Fiori da uno dei nostri corrieri; e che copia di esse
sia lasciata affissa nello stesso luogo, e che l’ordine di pubblicazione, di
affissione e di lasciare affisse le copie sia sufficiente allo scopo e sia
pertanto solenne e legittima la pubblicazione, senza che si debba richiedere o
aspettare altra.
10 -
Illiceità degli Atti contrari e sanzioni penali e divine
Pertanto,
a nessun uomo sia lecito infrangere questo foglio di nostra approvazione,
innovazione, sanzione, statuto, derogazione, volontà e decreto, né contraddirlo
con temeraria audacia.
Che se
qualcuno avesse la presunzione d’attentarvisi, sappia che incorrerà nello
sdegno di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo.
Data a Roma, in San Pietro, nell’anno 1559 dall’Incarnazione del Signore, il giorno 15 marzo, IV anno del Nostro Pontificato.
† Io Paolo
Vescovo
della Chiesa Cattolica
† Io Giovanni Bellaio, Vescovo d’Ostia
† Io R.
Card. di Carpo, Vescovo di Porto e Santa Ruffina
† Io F.
Card. Pisano, Vescovo di Tuscolo
† Io
Fed. Card. Cesio, Vescovo di Palestrina
† Io P.
Card. Vescovo di Albano
† Io R.
Card. di Sant’Angelo Penitenziere Maggiore
† Io T.
Card. Crispo
† Io
Fulvio Card. di Perugia
† Io
Michele Card. Saraceno
† Io
Giovanni Card. di San Vitale
† Io
Giovanni Card. Pozzo
† Io
Gerolamo, Card. di Imola
† Io B.
Card. di Trani
† Io
Diomede, Card. d’Ariano
† Io
Scipione, Card. di Pisa
†
Io Card. Reumano
† Io
Antonio, Card. di San Pancrazio
† Io
Taddeo, Card. Gaddo
† Io
Virgilio Card. di Spoleto
† Io F.
Michele Card. Alessandrino
† Io
Clemente Moniliano, Card. di Santa Maria in Ara Coeli
† Io G.
Asc., Diacono Card. Camerario (Camerlengo)
† Io
N., Card. di Sermoneta
† Io
Giacomo Card. Sabello
† Io
Gerolamo, Card. di San Giorgio
† Io
Innocenzo, Card. del Monte
† Io
Luigi, Card. Cornelio
† Io
Carlo, Card. Carafa
† Io
Alfonso, Card. di Napoli
† Io
Vitellio, Card. Vitelli
† Io
Giovanni Battista, Card. consigliere.
In ingelese, ho fatto un studio sulla questione della validità continua di questo decreto papale...ecco
RispondiEliminahttps://fromrome.wordpress.com/2015/02/20/to-what-extent-is-pope-paul-ivs-cum-ex-apostolatus-officio-still-in-effect/
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